Voluntarydisclosure

di Sandro Tulli e Andrea Costa

Pubblicata il: 13 Ottobre 2015

Scadranno il 30 novembre 2015 i termini di presentazione all’UCIFI (Ufficio Controlli Illeciti Fiscali Internazionali) dell’Agenzia delle entrate dell’istanza di adesione alla voluntarydisclosure, la procedura di collaborazione volontaria finalizzata a regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all’estero compiute fino al 30 settembre 2014. I periodi oggetto della collaborazione volontaria e le sanzioni applicabili risultano differenziati per i Paesi con i quali vige un sistema di scambio di informazioni che consenta controlli incrociati in ambito fiscale (c.d. Paesi white list), per i quali risultano accertabili i periodi di imposta dal 2009 al 2013, mentre per i Paesi non collaborativi che non abbiano firmato un apposito accordo con l’Italia (c.d. Paesi black list), tali termini sono raddoppiati e decorrono dal periodo d’imposta 2004. La procedura di collaborazione volontaria interessa coloro che possiedono all’estero, tanto nel territorio dell’Unione europea quanto in Stati extra comunitari, beni immobili (anche ereditati), quali fabbricati di qualsiasi categoria, terreni, ovvero disponibilità finanziarie e titoli, dei quali non è stata dichiarata la disponibilità allo Stato italiano nel Modello Unico e nel Quadro RW. Trattasi di una sanatoria differente dagli “scudi fiscali” del 2001 e del 2009, in quanto non consente l’anonimato, è soggetta alle disposizioni in materia di riciclaggio e autoriciclaggio (nuovo reato che si realizza ogni qual volta che il prodotto dell’evasione venga spostato, investito o speso), ed interessa tutte le attività illecitamente detenute all’estero. Inoltre: • le imposte evase devono essere versate in maniera piena, senza poter applicare specifiche forfettizzazioni, previste unicamente con riferimento ai redditi di natura finanziaria inferiori a 2 milioni di euro, colpiti da un’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo; • le sanzioni sono ridotte e determinate secondo le disposizioni vigenti; • la procedura coinvolge il professionista in prima persona, prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle normative in materia di riciclaggio. Si osserva come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 2015, abbia provveduto ad estendere i benefici premiali della procedura di voluntarydisclosureanche con riguardo all’IVIE (l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), dovute per gli anni 2012 e 2013. È possibile semplificare e suddividere l’intera procedura in 5 fasi. 1. La prima fase, che richiede l’assistenza di un professionista abilitato,prevede una analisi della situazione e l’opportunità di dare avvio alla procedura di collaborazione volontaria. Occorre in particolare verificare: l’origine dei fondi; la presenza di eventuali soggetti collegati; la documentazione di supporto; le annualità accertabili; l’eventuale ricorso in passato agli “scudi fiscali”; la sussistenza delle condizioni per poter ricorrere allo strumento alternativo del “ravvedimento operoso”. 2. La seconda fase presuppone il conferimento del mandato al professionista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2015, dell’apposita istanza. Per la consegna della relazione e della documentazione di corredo si ha tempo sino al 30 dicembre 2015. L’individuazione delle informazioni da trasmettere costituisce un’operazione delicata, in quanto occorre indicare, tra l’altro, l’origine ed i movimenti delle attività e gli imponibili non dichiarati agli effetti delle imposte sui redditi, delle addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA, e delle ritenute. 3. La terza fase interessa l’Agenzia delle entrate, che, acquisita la documentazione, provvede alla verifica, determina i maggiori imponibili, le somme dovute a titolo d’ imposte, sanzioni ed interessi e notifica al contribuente il relativo avviso di liquidazione.Nel corso di tale fase il contribuente può essere convocato per un eventuale contraddittorio, il che richiederà, necessariamente, il coinvolgimento del professionista che ha provveduto ad inoltrare l’istanza. 4. La quarta fase è successiva alla notifica dell’avviso di liquidazione delle somme dovute, riguarda la facoltà del contribuente di aderire alla procedura di collaborazione volontaria liquidando,entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate, e beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un sesto del dovuto. In alternativa il contribuente può avviare una procedura di accertamento con adesione e versare le somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Occorre rilevare come si debba ricorrere a tale seconda circostanza soltanto in presenza di errori “macroscopici” dell’Ufficio, in considerazione del fatto che beneficiando del maggior termine per avvalersi di questa procedura,le sanzioni raddoppiano essendo dovute con la riduzione ad un terzo anziché ad un sesto. 5. L’ultima fase riguarda il perfezionamento della procedura mediante il versamento delle somme dovute a titolo d’ imposta, sanzioni ed interessi. È data facoltà al contribuente di versare quanto dovuto in un’unica soluzione, oppure in tre rate di pari importo, mentre non è contemplata la possibilità di poter avvalersi della compensazione con eventuali crediti d’imposta. Entro 30 giorni dall’avvenuto versamento, l’Agenzia delle entrate provvede a comunicare all’autorità competente la conclusione della collaborazione volontaria. Il decreto-legge del 30 settembre 2015, n. 153, nell’estendere i termini di presentazione dell’istanza, dal 30 settembre al 30 novembre 2015, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione relativamente all’annualità 2010 oggetto della procedura di collaborazione volontaria. Laddove l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento, la collaborazione volontaria non è comunque ammessa. In uno scenario internazionale che prevede sempre la definizione di strumenti che garantiscano lo scambio automatico di informazioni tra i vari Paesi, compresi Montecarlo, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino, Svizzera, per il contribuente la voluntarydisclosurerappresenta probabilmente l’ultima occasione per regolarizzare la propria posizione e per dichiarare alle autorità fiscali i propri capitali, senza dover incorrere, in futuro, anche nel reato dell’autoriciclaggio.

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