Regolamento di attuazione e integrazione dello Statuto dell’Asppi nazionale (art. 12, lettera d) deliberato dalla Assemblea Nazionale il 13 marzo 1999 con le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale il 26 febbraio 2012 e quelle approvate dall’Assemblea Nazionale il 15.11.2015.


Articolo 1 - Fini del regolamento

Il presente regolamento, la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea nazionale, ha la funzione di dettare norme di attuazione e di integrazione di quanto disposto dallo Statuto dell’Asppi nel rispetto delle disposizioni di legge. Si intendono “norme di attuazione” quelle aventi lo scopo di prevedere e determinare le modalità operative di quanto disposto dallo Statuto sul piano generale; si intendono “norme integrative” quelle aventi lo scopo di assicurarne il completamento, mediante opportune aggiunte alle disposizioni statutarie o comunque ulteriori specificazioni delle medesime, in ogni caso nell’ambito dei presupposti e delle finalità che le sono proprie. Il presente regolamento ha valenza generale con riferimento allo Statuto considerato nel suo complesso; in qualsiasi momento e in aggiunta al medesimo, possono essere adottate singole regolamentazioni in relazione a specifiche materie. Le proposte di adozione, modificazione o abrogazione di norme regolamentari da parte dell’Assemblea nazionale sono formulate dalla Direzione o da singoli membri dell’Assemblea stessa; queste ultime debbono essere presentate per iscritto. La Direzione dovrà inviare almeno 15 giorni prima dell’Assemblea nazionale stessa i testi deliberati a norma dell’art. 13, lettera f) dello Statuto. Le proposte di modifica e integrazione dovranno essere presentate per iscritto alla Direzione almeno 8 giorni prima della riunione dell’Assemblea nazionale, previo ricevimento del progetto elaborato; successivamente la Direzione presenterà all’Assemblea la sua proposta definitiva. Il testo del presente Regolamento è aperto alla possibilità di ulteriori modificazioni, aggiunte o abrogazioni da parte dell’Assemblea nazionale.

CAPITOLO I VITA ASSOCIATIVA

Articolo 2 - Regole di appartenenza

L’appartenenza all’associazione nazionale fondata sull’articolazione di strutture statutarie e sulla connessione tra organi centrali, regionali (o interregionali) e delle organizzazioni territoriali, comporta l’osservanza di regole di comportamento nei reciproci rapporti, oltre che all’interno dei singoli organismi, che siano caratterizzate da rispetto delle norme, lealtà, osservanza statutaria . Le associazioni aderenti sono tenute ad inviare alla Direzione copia dello Statuto adottato e dei relativi Regolamenti, l’elenco con indirizzo degli appartenenti agli organi direttivi, esecutivi e di controllo (sindaci e probiviri), nonché tutte le variazioni successivamente intervenute, ed inoltre copia dei verbali dei Congressi o Assemblee Congressuali. Con cadenza annuale vanno inviati alla Direzione Nazionale i nominativi degli iscritti con gli eventuali indirizzi email. Ciò al solo fine di consentire la costituzione di una banca dati nazionale e poter inviare agli associati, se del caso, comunicazioni o informazioni di rilevanza nazionale; escludendo in modo tassativo la trasmissione dei suddetti dati a soggetti terzi, nonché l'invio agli associati di comunicazioni che riguardino esclusivamente singole realtà territoriali, questioni interne all'Associazione o che non abbiano per oggetto temi di effettivo interesse nazionale. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a vigilare per impedire qualsiasi uso improprio della banca dati. A tal fine la Direzione Nazionale trasmetterà al Collegio il contenuto delle singole comunicazioni prima del loro invio, per permettergli di esercitare il controllo di cui sopra. Il Presidente nazionale o un suo delegato, su mandato dei rispettivi organi esecutivi, ha facoltà di effettuare controlli e verifiche nei confronti delle organizzazioni territoriali, allo scopo di accertarne, anche ai fini di quanto previsto dal D.L. 412/97 n. 460, il funzionamento, sia sul piano della legittimità della normativa statutaria e della sua applicazione, che sul piano della loro correttezza e veridicità amministrative e contributive. Tali controlli e verifiche nei confronti delle organizzazioni territoriali sono volte allo scopo primario di favorire migliori rapporti di collaborazione ed adeguate misure di supporto, ma anche al fine di accertare elementi di fatto che possano riguardare gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 4 dello Statuto.

Articolo 3 - Tesseramento

Il tesseramento, in ogni sua forma e particolarità, secondo quanto disposto dall’art. 3, sesto comma, dello Statuto, ha carattere nazionale e viene deciso nelle sue forme e modalità ogni anno dalla Direzione nazionale, fermo restando la competenza delle organizzazioni territoriali a determinare la rispettiva quota associativa. Pur mantenendo i tratti distintivi della tessera così come definita nazionalmente, è consentita la sperimentazione, da parte delle sedi territoriali, di tessere in formato elettronico che includano la possibilità di accedere a servizi o altre utilità. Le organizzazioni territoriali sono tenute a comunicare alla Direzione nazionale, almeno ogni tre mesi, i livelli di tesseramento raggiunti. Oltre al tesseramento del singolo associato possono essere previste altre forme particolari quali quelle plurime, condominiali, per associazioni affiliate e per società operative. Tutte le forme di associazione previste concorrono a formare il numero globale di associati, secondo le indicazioni fornite per ogni tipologia dalla Direzione nazionale, che deciderà anche annualmente il contributo da conferire, per ogni tipologia, all’Asppi nazionale.

Articolo 4 - Attività della Direzione Nazionale

La Direzione può incaricare componenti della Direzione stessa o dell’Assemblea Nazionale o gruppi di lavoro per coordinare progetti specifici, definiti nelle finalità, su argomenti ritenuti di particolare interesse. La Direzione può istituire centri di attività (come ad es. Il Centro di Coordinamento Fiscale o il Centro del Condominio) e società operative col fine di condurre attività di servizio con particolare rilevanza associativa. Sono estese al Presidente nazionale, alla Giunta esecutiva e alla Direzione nazionale le possibilità di deferimento al Collegio dei Probiviri su controversie di carattere sindacale o morale. In ogni riunione della Direzione nazionale, in apertura dei lavori, deve essere data lettura del verbale della precedente riunione. Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento della Direzione decadono dalla carica i membri della medesima che siano stati assenti dalle riunioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo. Tale circostanza viene rilevata dalla Direzione e comunicata al soggetto interessato.

Articolo 5 - Costituzione dei "Centri Servizi ASPPI"

  • I "Centri Servizi Asppi" potranno essere costituiti direttamente dalla Direzione Nazionale nei luoghi ove Asppi è assente e non vi sia un'associazione territoriale costituita nella città capoluogo di provincia o di area vasta; in ogni altro caso si applicheranno integralmente le norme previste dall'art. 3 dello Statuto.
  • La licenza d’uso del marchio “Centro Servizi Asppi” potrà essere rilasciata solo dalla Direzione Nazionale nella persona del Presidente Nazionale, il quale potrà delegare alla sede più vicina le funzioni di controllo. Fermo restando che l'assistenza di carattere politico-sindacale ai Centri Servizi Asppi continuerà ad essere prestata esclusivamente da Asppi Nazionale, per gli altri aspetti di carattere amministrativo e funzionale i Centri Servizi saranno seguiti da una struttura di scopo appositamente costituita, sulla base di convenzioni il cui schema tipo dovrà essere approvato dalla Direzione Nazionale.
  • I Centri Servizi Asppi, allo scadere della convenzione istitutiva se non rinnovata, o per altre cause previste dalle convenzioni stesse, decadranno di diritto e decadrà di diritto la licenza d’uso del marchio “Centro Servizi Asppi”, con conseguente obbligo di restituzione del materiale, del logo e di tutta la modulistica. In tal caso dovrà anche essere asportata l’insegna ed ogni altro riferimento al Centro Servizi Asppi e all’Asppi in generale. Nell’ipotesi in cui il responsabile del Centro Servizi Asppi non vi provveda entro e non oltre quindici giorni, l’Asppi potrà sostituirsi al responsabile del Centro Servizi Asppi ed asportare targhe, insegne e quant’altro pubblicizzi o segnali il Centro Servizi stesso. In tutte le convenzioni concluse per l’apertura di un Centro Servizi Asppi dovrà essere prevista apposita clausola, predisposta dalla Direzione nazionale, con la quale il responsabile del Centro Servizi Asppi autorizza l’Asppi a sostituirsi allo stesso nella eliminazione di ogni segno distintivo che faccia riferimento all’Asppi, escludendo qualunque responsabilità per danni derivanti dalla eliminazione delle insegne, marchi o quant’altro faccia riferimento all’Asppi.
  • Nelle convenzioni concluse con i Centri Servizi Asppi, che dovranno essere conformi alla convenzione tipo predisposta dalla Direzione Nazionale, saranno espressamente previste sia le modalità di contribuzione all’Asppi nazionale, sia eventuali altre forme di contribuzione per l’uso della licenza del marchio “Centro Servizi Asppi”, sia le modalità di tesseramento. Tutte le convenzioni sottoscritte per l’apertura dei “Centro Servizi Asppi” dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale per la verifica della conformità con lo Statuto nazionale.

Articolo 6 - Gestione dei servizi

La Direzione provvede alla gestione dei servizi di carattere nazionale, alla stipula di convenzioni con enti commerciali, alla gestione dei rapporti amministrativi e finanziari con la rete dei Centri servizi, alla gestione degli strumenti di comunicazione e di qualsiasi altra attività che esuli da quella prettamente politico-sindacale, attraverso una o più società di scopo, cui possono partecipare le associazioni territoriali e, in casi ben definiti, anche soggetti terzi, fermo restando che spetta esclusivamente ad Asppi Nazionale il controllo diretto o indiretto su queste strutture societarie, e che l'uso del marchio, della denominazione e del logo Asppi rimangono, senza limitazione alcuna, oggetto di autorizzazione o revoca da parte di Asppi Nazionale attraverso i suoi organi statutari.

Articolo. 7 - Organi di comunicazione

L’attività di comunicazione di Asppi si esplica in primo luogo attraverso la rivista Pietra su Pietra ed il sito ufficiale di Asppi Nazionale. La Direzione Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale nomina il Direttore responsabile ed il comitato di Redazione dei due strumenti che possono coincidere. La Giunta e la Direzione stabiliscono quali altri strumenti di comunicazione sia opportuno adottare in relazione al miglior utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione. La Giunta e la Direzione favoriscono l’integrazione fra la attività di comunicazione nazionale e quella praticata dalle singole sedi territoriali in modo tale da offrire un’immagine coerente ed omogenea della associazione sul piano nazionale. Le associazioni territoriali sono chiamate ad offrire un contributo permanente alla realizzazione delle linee e degli strumenti di comunicazione nazionali nelle forme stabilite dalla Direzione Nazionale d’intesa con le associazioni territoriali. Il sito nazionale dell’Asppi dedica una sua sezione (accessibile tramite password riservata ai responsabili delle associazioni territoriali e dei centri di servizio) alla discussione di argomenti riguardanti la vita dell’associazione o alla trasmissione di dati e documentazioni utili allo svolgimento delle attività di servizio. La gestione di questa sezione fa capo direttamente alle competenze del Presidente nazionale e dell’esecutivo, che potrà essere delegata.

Articolo 8 - Marchio e logo ASPPI

Gli elementi distintivi del marchio e del logo Asppi, che contraddistinguono l'Associazione, dovranno avere una immagine grafica omogenea su tutto il territorio nazionale. Qualora risultino difformi da quelli ufficiali, dovranno progressivamente essere sostituiti. La Direzione Nazionale inviterà all’uopo le sedi territoriali ad adeguarsi nei tempi necessari.

CAPITOLO II GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 9 - Regole per i Congressi Regionali e Provinciali

In occasione della tenuta dei Congressi Regionali e/o Provinciali si dovranno osservare le seguenti modalità: - il Congresso potrà essere tenuto alla presenza di un membro della Assemblea Nazionale su indicazione della Direzione Nazionale; - del Congresso dovranno essere tenuti esaurienti verbali delle relazioni, del dibattito e degli Organismi eletti (Direttivo ed Esecutivo), dei quali dovrà essere fornita copia alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dal termine del Congresso stesso. La data e il luogo del Congresso dovranno essere comunicati alla Direzione Nazionale almeno 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso stesso.

Articolo 10 - Le risorse di bilancio

La gestione delle risorse di bilancio, costituite dai contributi corrisposti dalle associazioni aderenti e dagli altri proventi previsti nell’art. 20 dello Statuto, è affidata all’Amministratore che ne riferisce alla Giunta esecutiva, la quale periodicamente ne segue l’andamento assumendo le principali determinazioni alla luce delle previsioni di bilancio, comunicandole mediante apposita relazione alla Direzione, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e comunque almeno ogni semestre.

Articolo 11 - L’amministrazione

L’Amministratore predispone, rispetto alla delibera di adozione da assumersi nei termini previsti dall’art. 22 dello Statuto, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentandoli all’esame della Giunta Esecutiva che provvede a sottoporli all’approvazione della Direzione dopo la verifica del Collegio dei Revisori dei conti, inviandoli a detti organi, unitamente ad opportune note esplicative, almeno venti giorni prima della riunione della Direzione avente tali oggetti all’ordine del giorno. Le medesime modalità debbono essere seguite nel caso di variazioni e/o assestamenti dei bilancio preventivo nel corso dell’esercizio. L’Amministratore svolge direttamente le funzioni di tesoreria (gestione patrimoniale).

Articolo 12 - I contributi ordinari

L’entità e le modalità di corresponsione dei contributi ordinari obbligatori nei confronti della sede nazionale dovuti su base annua dalle organizzazioni territoriali, secondo i criteri disposti dall’Assemblea Nazionale, sono stabiliti dalla Direzione nell’ambito dell’approvazione del bilancio preventivo in ragione del numero degli associati che le compongono, potendosi peraltro determinare una quota minima comunque dovuta dalle medesime. Eventuali agevolazioni possono essere previste per le associazioni solo con riferimento al primo anno di adesione (o della loro ricostituzione), senza tenere conto a tale fine della porzione di anno (comunque riferita a sei mesi) in cui questa è avvenuta. La Direzione Nazionale delibera inoltre in relazione alle scadenze di versamento dei contributi ordinari.

Articolo 13 - Le sanzioni

Nel caso di ritardo nei dovuti versamenti, salvo i casi di eccezionale gravità accertati e autorizzati dalla stessa Direzione, si applicheranno le seguenti sanzioni: - dopo due settimane di ritardo, richiamo scritto dei Presidente; - trascorsi sessanta giorni, applicazione di interessi nella misura del 5% da applicarsi fino al limite della relativa normativa vigente, per ogni ulteriore mese di ritardo; - trascorsi quattro mesi dalla scadenza dei versamenti contributivi, l’organizzazione territoriale è tenuta a convocare prontamente una riunione del proprio Comitato Direttivo o Direzione al quale sia invitato a partecipare il Presidente nazionale, o suo delegato, al fine di esaminare le soluzioni relative al fine di un adeguato e corretto rapporto economico tra l’organismo territoriale e quello nazionale; il Presidente o il suo delegato riferirà gli esiti della riunione alla Direzione che valuterà la situazione ed adotterà le misure più opportune. - trascorsi sei mesi nella situazione di morosità di cui ai commi precedenti, i dirigenti delle organizzazioni territoriali morose sono deferiti al Collegio Provinciale dei Probiviri per la sospensione dalle loro cariche o al Collegio Nazionale dei Probiviri qualora facciano parte degli organi nazionali; - in caso di persistente morosità, la Direzione potrà deliberare l'esclusione dell'associazione territoriale debitrice secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Articolo 14 - I contributi straordinari

Nel caso si debbano affrontare spese e/o investimenti di particolare rilievo non previsti nel bilancio preventivo, ma ritenuti necessari per assolvere ad inderogabili compiti organizzativi e/o di servizio, può essere deliberata una contribuzione straordinaria su proposta della Direzione e ratificata dall’Assemblea nazionale, secondo quanto previsto al comma b) art. 20 dello Statuto. Detta delibera prevede le modalità di versamento e le sanzioni in caso di ritardo o di omissione, nonché quelle di intervento nei confronti delle organizzazioni inadempienti adattando alla circostanza i criteri previsti in materia di contribuzione ordinaria.

Articolo 15 - I rapporti economici

Con l’organo di stampa La diffusione della rivista Pietra su Pietra, edita da una società di scopo indipendente, presuppone il regolare e puntuale pagamento delle copie prenotate dalle singole sedi e inviate al loro indirizzo o a quello degli associati o dei lettori da esse fornito. Le relative fatture vanno tempestivamente saldate dalle sedi, soggiacendo alle normali regole commerciali e non a quelle relative al versamento dei contributi associativi ad Asppi nazionale. Le singole organizzazioni territoriali sono tenute a predisporre ed ad assicurare l’invio della rivista a tutti gli associati, dovendosi considerare il suo ricevimento come un servizio di primario rilievo in favore degli stessi ed essenziale per la caratterizzazione politico-sindacale dell’associazione; a tale fine sono tenute a fornire tempestivamente nominativi ed indirizzi al fine di una regolare spedizione, a saldare le fatture pervenute entro 30 giorni dalla data fattura; in caso di morosità si terrà conto di quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento. Eventuali esenzioni o riduzioni, solo in via temporanea e sulla base di specifici accordi, in riferimento a tale obbligo sono accordate, in considerazione di particolari situazioni transitorie, con delibera della Direzione che si farà carico dell’onere fino al raggiungimento delle 40.000 copie.

Articolo 16 - Indennità di carica

Ai titolari di carica statutaria, quando queste comportino frequenti presenze nonché permanenze fuori sede, può essere deliberata la corresponsione di un’indennità su base annua, con previsione ricompresa nel bilancio preventivo o sue successive variazioni. Nel caso che l’esercizio di dette mansioni comporti presenze o permanenze più saltuarie può essere deliberata l’assegnazione di un’indennità di presenza (gettone), riassorbibile, nel caso dei membri del Collegio dei Probiviri, nell’importo delle spese di soccombenza quando dovuto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 19 dello Statuto. Ogni delibera assunta ai fini previsti nel presente articolo è di esclusiva competenza della Direzione.

Articolo 17 - I rimborsi delle spese

Le spese sostenute dai componenti della Giunta esecutiva per partecipare alle riunioni degli organismi nazionali nonché quelle sostenute dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per partecipare alle riunioni del Collegio e dell’Assemblea e Direzione nazionali e quelle sostenute dal Collegio dei Probiviri per partecipare alle riunioni del Collegio (anche in questo caso applicandosi i criteri di cui all’articolo precedente) sono a carico del bilancio nazionale, ove non provvedano, in base a specifici accordi, le rispettive organizzazioni territoriali di appartenenza. Le spese sostenute dagli altri componenti della Direzione e dell’Assemblea nazionale per partecipare alle riunioni dei rispettivi organismi, nonché quelle sostenute dai componenti delle Commissioni o gruppi di lavoro e di studio, istituite con delibera della Giunta esecutiva, sono a carico delle rispettive organizzazioni di appartenenza, salvo casi particolari oggetto di specifiche delibere della Direzione stessa. Sono in ogni caso a carico del bilancio nazionale le spese sostenute da coloro che sono stati incaricati di volta in volta dal Presidente a rappresentarlo in convegni, riunioni o incontri nazionali o locali. L’ammissibilità e la congruità dei rimborsi spese a carico del bilancio nazionale sono specificate in apposito tariffario predisposto dall’Amministratore e adottato dalla Giunta esecutiva. Da parte dell’Amministratore è altresì predisposto un apposito modulo in cui debbono essere riportate le varie voci di spesa che deve essere sottoscritto dal richiedente, allegandovi la documentazione richiesta, e vistato dall’Amministratore stesso.

Articolo 18 - Natura e pagamento delle spese

Le spese si intendono di natura ordinaria quando normalmente riconducibili per natura ed entità all’interno delle voci contenute nel bilancio di previsione. Il pagamento di spese di natura ordinaria a terzi, enti o persone fisiche, deve essere effettuato dal Responsabile amministrativo su autorizzazione del Presidente, o dell’Amministratore. Nel caso di spesa di carattere straordinario, in quanto non specificatamente indicate nel bilancio di previsione, queste debbono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione; in caso di necessità e di urgenza possono essere autorizzate da Presidente e Amministratore, congiuntamente, sino alla concorrenza di 5 milioni di lire e dalla Giunta Esecutiva sino alla concorrenza di 20 milioni di lire.


Il Presidente Nazionale ASPPI
Alfredo Zagatti