Trust e Imposizione Fiscale: le Imposte Indirette

di Romeo Emiliozzi

Pubblicata il: 13 Aprile 2015

L a Circolare, n. 48 del 6 agosto 2007, dell’Agenzia delle Entrate, precisa che la struttura giuridica del trust pone in evidenza gli elementi ed i presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette, i quali sono:

1. l’atto istitutivo;

2. l’atto dispositivo;

3. eventuali operazioni compiute durante il trust;

4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Con l’atto istitutivo il disponente esprime la volontà ed il programma consentendo l’istituzione del trust, rivolto ai beneficiari, quando i beni vengono gestiti nell’interesse di un determinato soggetto, oppure per uno scopo, se è funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di garanzia), anche con il trasferimento dei beni, attraverso la redazione notarile di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. Il trust è assoggettato all’imposta fissa di registro di €. 200, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale. Nell’ipotesi del trasferimento in trust di beni immobili o mobili ovvero di diritti di partecipazioni societarie, con un negozio a titolo gratuito, l’atto dispositivo, viene redatto sia al momento dell’istituzione del trust, con il quale il disponente trasferisce beni e diritti, od anche in un altro periodo. In materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte:

• dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti;

• poi con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire la disposizione dell’art. 6 del decreto legge, ha invece assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni;

• ed in ultimo con la finanziaria 2007, Legge 27.12.2006 n. 296, G.U. 27.12.2006, si sono introdotte alcune franchigie ed esenzioni.

La legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto legge, mentre ha ripristinato sul trust l’imposta sulle successioni e donazioni, come disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto “… alla costituzione dei vincoli di destinazione …” l’applicazione di tale imposta all’articolo 2, commi dal 47 al 49, legge n. 286 del 24/11/2007. Come sopra citato la legge finanziaria 2007 ha introdotto, le franchigie in favore dei parenti in linea retta e collaterale, ed anche per i portatori di handicap, nonché le esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79). I valori di imposizione indiretta sono elencati nell’allegata “scheda n. 1”, e derivano dal Testo Unico d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, riguardo le imposte di donazione e di successione, e per l’imposta ipotecaria e catastale il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e la legge finanziaria del 3 ottobre 2006, n. 262, che di seguito si sintetizzano: Imposta di Donazione e Successione Coniuge ed i parenti in linea retta, imposta 4% – franchigia €. 1.000.000; In favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa, una franchigia di €. 1.500.000 – (L. 27.12.2006 n. 296). Fratelli e sorelle, imposta 6% – franchigia €. 100.000, e parenti in linea collaterale fino al 4° grado, imposta 6% – senza franchigia; Per tutti gli altri soggetti, imposta 8% – senza franchigia. Imposta Ipotecaria e Catastale Imposta ipotecaria 2%, sul valore degli immobili con un’imposta fissa di euro 200,00; Imposta catastale 1%, sul valore degli immobili con un’imposta fissa di euro 200,00. L’Imposta ipotecaria e catastale, riguarda la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ed anche per la voltura catastale dei medesimi atti. Le operazioni di gestione che il trustee o gestore può compiere durante la vita del trust, sul patrimonio, riguardano gli eventuali atti di acquisto o di vendita dei beni i quali sono soggetti all’atto di cessione o di acquisto, applicando l’imposizione normale. La devoluzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, quando i beni, hanno già scontato l’imposta al momento della segregazione in trust, mentre deve essere versata l’imposta se all’atto del conferimento dei beni è stata applicata l’imposta fissa, ciò avviene a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge 296/2006. L’Agenzia nella tassazione considera la costituzione del vincolo di destinazione, quale fattispecie impositiva autonoma, in grado, quando accompagnata dal trasferimento di beni, di esigere l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nel momento della costituzione del vincolo, cioè al momento iniziale dell’istituzione del trust con il conferimento dei beni immobili. Nel caso di istituzione di un trust di scopo (senza beneficiari per il raggiungimento di un determinato fine), secondo l’Agenzia, la tassazione si realizzerebbe, con l’aliquota più elevata dell’8%, senza applicazione di franchigie.

 

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