Siamo vicini a una svolta nella tassazione dei trust

di Studio Emiliozzi

Pubblicata il: 13 Marzo 2016

Le tre sentenze della Corte di Cassazione, le nn. 25478 della V sezione civile del 18 dicembre, 25479 della V sezione civile del 18 dicembre 2015 e 25480 della Sez. tributaria civile del 18 dicembre 2015, affermano, con ragionamento totalmente in linea con le affermazioni dottrinali e delle numerosissime pronunce delle Commissioni Tributarie, che il trasferimento di beni immobili al trustee di un trust non sconta l’imposta proporzionale di registro né le imposte proporzionali ipotecaria e catastale, che sono pertanto dovute nella sola misura fissa. Il trust liberale, afferma la Corte, è totalmente estraneo all’imposta di registro, mentre le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura proporzionale soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari. La Cassazione, in particolare, afferma che è Illogico applicare subito le imposte proporzionali, visto che non c’è trasferimento di ricchezza a favore di alcuno. È vero che queste sentenze si riferiscono a trust stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/06, che ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, ma se non ci s’inganna non vi è alcuna ragione per non applicare gli stessi principi affermati dalla Corte anche ai trust istituiti dopo l’entrata in vigore del d.l. 262/06. I trust istituiti post ottobre 2006 hanno infatti le stesse caratteristiche (ben evidenziate dalla Suprema Corte) di quelli istituiti prima. E le norme in materia di imposte ipotecaria e catastale sono rimaste immutate. Non una, ma ben tre sentenze che affermano i medesimi principi non possono considerarsi casi isolati, ma espressione di un orientamento che ambisce a divenire consolidato, di cui l’amministrazione finanziaria dovrà giocoforza prendere atto, emanando apposite istruzioni agli uffici locali e ritirandosi dalle tante controversie tuttora pendenti. Le sentenze affermano, con un ragionamento in linea con le affermazioni dottrinali e le innumerevoli pronunce delle Commissioni Tributarie, che il trasferimento di beni immobili al “Trustee” non sconta l’imposta proporzionale sia del registro, che dell’ipotecaria e catastale, che sono pertanto dovute nella sola misura fissa. Pertanto, giustamente afferma la Corte che il trust “liberale”, è totalmente estraneo all’imposta di registro, mentre le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura proporzionale soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari. La Cassazione definisce ed afferma che l’acquisto in capo al trustee è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo consistente nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario, attribuzione quest’ultima che costituisce il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza … sia l’imposta di registro che l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione dei beni al soggetto beneficiario, va considerata estranea al presupposto di imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale … accoglie la tesi secondo cui l’atto istitutivo di trust non può annoverarsi nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto di realizzare un vincolo su beni muniti di valore economico …. Forse una buona occasione per un “rilancio” dell’istituto del trust, tante volte attaccato sulla base di meri pregiudizi.

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