di Giorgio Manzato
Pubblicata il: 11 Gennaio 2015
Dal 1 luglio 2015 i nuovi edifici dovranno essere più efficenti sotto il profilo energetico. Il Governo (ministero dello Sviluppo) ha completato la stesura del Decreto Attuativo del Decreto Legislativo 192/2005 che recepiva la normativa europea in materia di prestazioni energetiche dell’attività edilizia. Tale normativa diventerebbe così concretamente applicabile nel nostro Paese e dovrebbe progressivamente orientare la produzione edilizia verso l’obiettivo di un consumo ‘quasi zero’. Il provvedimento definisce la ‘road map’ per conseguire questo risultato. 1a. Scadenza: luglio 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni pesanti, dovranno garantire un miglioramento medio dell’indice di prestazione energetica pari al 45% nelle zone climatiche più calde e pari al 35% nelle zone climatiche più fredde. 2a. Scadenza: 1 gennaio 2019 Il miglioramento enegetico dovrà essere almeno il 55% in più rispetto ad oggi in tutte le zone climatiche. 3a. Scadenza Entro il 1 gennaio 2021, l’ulteriore incremento delle prestazioni comporterà la realizzazione di edifici definiti «a energia quasi zero». Il Decreto Attuativo introduce quindi nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici nonché il rafforzamento, sulla base dell’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi, degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli esistenti e definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per calcolare la prestazione energetica degli edifici e i requisiti minimi da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni «importanti» e riqualificazione energetiche. Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni «importanti», demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, la verifica del rispetto dei requisiti minimi si opera confrontando l’edificio oggetto dell’intervento con un edificio di riferimento, cioè un edificio identico a quello da realizzarsi in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Il provvedimento indica poi nel dettaglio i requisiti minimi da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica, che possono riguardare sia l’involucro edilizio che gli impianti tecnici. Per riqualificazione energetica si intende l’intervento che coinvolge una superficie inferiore al 25% della superficie disperdente lorda totale, oppure consiste nella nuova installazione dell’impianto tecnico o nella sua ristrutturazione. Il decreto prevede due deroghe all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per questi interventi . La prima deroga è per le manutenzioni ordinarie agli impianti termici esistenti; la seconda deroga riguarda gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che riguardino elementi «ininfluenti dal punto di vista termico» o porzioni di intonaco inferiori al 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Per valutare il livello di prestazione energetica si dovrà considerare la destinazione d’uso come prevista dal Dpr 412/93. Nel caso di edificio multifunzionale, il calcolo della prestazione energetica deve essere condotto per ciascuna parte/funzione dell’edificio. Ma se non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.