Modello 730 precompilato: le opzioni del contribuente

di Deborah Di Bella

Pubblicata il: 13 Aprile 2015

A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, renderà disponibile ai contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche i pensionati), attraverso il canale telematico, il modello 730 precompilato utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria e quelli trasmessi da parte dei sostituti d’imposta attraverso le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2014. Il contribuente:

• potrà accettare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate, in tal caso, se il modello 730 sarà presentato direttamente dal contribuente, è prevista l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri deducibili/detraibili indicati nel modello così come precompilato dall’Agenzia;

• oppure potrà decidere di integrarla/ modificarla con ulteriori dati in suo possesso ad esempio, per aggiungere un reddito non presente, oppure per inserire oneri detraibili/deducibili non presenti nel modello precompilato come le spese mediche; in tal caso, la dichiarazione rimarrà soggetta ai controlli formali, tale controllo si estenderà anche ai singoli oneri inseriti nel Mod. 730 precompilato dall’Agenzia;

• infine, il contribuente potrà rifiutare la dichiarazione e in tale ipotesi si rivolgerà al sostituto d’imposta o al Caf per compilare il modello 730 secondo le ordinarie modalità. Viene, inoltre, fissato un nuovo termine unico coincidente con il 7 luglio entro il quale:

• il contribuente deve presentare il modello 730 al proprio sostituto d’imposta o Caf/professionista abilitato;

• deve avvenire la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione predisposta dal Caf/professionista abilitato;

• i Caf/professionisti abilitati devono consegnare al contribuente la copia del Mod. 730 elaborato e dei relativi prospetti di liquidazione. Ma la novità più interessante, prevista dal D.Lgs. 175/2014, è rappresentata dal fatto che da quest’anno il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata direttamente on line, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il canale Fisconline. Innanzitutto, il contribuente dovrà richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) e potrà farlo in uno dei seguenti modi: • online, accedendo direttamente al sito internet dell’Agenzia delle Entrate,

• recandosi direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, anche tramite un soggetto delegato;

• per telefono. Al fine di garantire la reale identità dell’utente, in caso di richiesta online, per telefono oppure tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN e la password saranno inviati per posta al domicilio del contribuente. In alternativa, se il contribuente si dovesse rivolgere direttamente agli uffici dell’Agenzia riceverà subito la prima parte del PIN con la password di primo accesso; mentre, la seconda parte del PIN potrà essere prelevata direttamente dal contribuente via internet. In alternativa, alle modalità come sopra individuate sarà possibile accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate e consultare la propria dichiarazione precompilata anche tramite il portale INPS utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’istituto di previdenza. Chi sono i contribuenti destinatari del modello 730 precompilato Come sopra detto il modello precompilato sarà reso disponibile a tutti coloro che per l’anno 2014 sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tuttavia, anche il contribuente privo di sostituto d’imposta, ad esempio chi nel 2014 ha percepito un reddito di lavoro dipendente, ma che ha perso il lavoro nel 2015, potrà accedere al 730 precompilato. In tal caso, se il modello dichiarativo terminerà con un saldo a debito il contribuente dovrà versare le somme dovute con il mod. F24, entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef ovvero 16/06/2015. Considerato che il termine ultimo di presentazione del Mod. 730 è successivo alla scadenza del versamento dell’eventuale somma a debito il contribuente potrà avvalersi della possibilità di versare tale importo entro il maggior temine del 16 luglio 2015, con la maggiorazione del 0,4%. Nel caso, invece, la dichiarazione dei redditi finisca con un importo a credito per il contribuente occorrerà indicare gli estremi bancari del c/c sul quale riceverà il rimborso. Per tali contribuenti il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per coloro che nell’anno 2014 hanno presentato il modello 730 in forma congiunta, saranno predisposti due distinti modelli 730 precompilati, uno per ciascuno coniuge che abbia i requisiti per poter accedere alla platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se anche per il 2015 i coniugi volessero continuare a presentare la dichiarazione dei redditi n forma congiunta dovranno necessariamente rivolgersi al Caf/professionista abilitato. Il modello 730 precompilato non sarà predisposto, in linea generale, per:

• i contribuenti con partita iva attiva nel periodo d’imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui al D.P.R. 633/1972;

• coloro per i quali è noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata;

• i contribuenti per i quali il modello 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto, ad esempio, genitore, tutore o legale rappresentante;

• quei contribuenti che per l’anno d’imposta 2013 oltre al modello 730/Unico ordinario presentato nei termini hanno anche inviato dei modelli di dichiarazioni correttive o integrative, per correggere errori o omissioni commessi nella redazione della dichiarazione originaria. Contenuto della dichiarazione precompilata: modello 730, foglio informativo e l’esito della liquidazione Il modello 730 precompilato conterrà i dati prelevati dalle seguenti fonti: • dalle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti;

• dalle comunicazioni trasmesse dalle banche, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali con le quali sono stati forniti i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili quali, ad esempio, quote d’interessi passivi, e relativi oneri accessori, per i mutui in essere, premi di assicurazione sulla vita, in caso di morte e contro gli infortuni, i contributi previdenziali e assistenziali; L’Agenzia delle Entrate inserirà anche alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, ovvero:

• le eccedenze d’imposta e i residui dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione 2014/2013; • le rate detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, come, ad esempio, le spese relative al recupero del patrimonio edilizio (36%-50%) o le spese sostenute per interventi di risparmio energetico (65%) o quelle per l’arredo di immobili ristrutturati (50%);

• l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Infine, con riferimento ai dati dei terreni e dei fabbricati il precompilato conterrà i dati presenti nel modello dichiarativo dell’anno precedente; tali dati saranno integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intervenute durante l’anno 2014 a seguito di atti di compravendita o di denunce di successione. In aggiunta, verranno, altresì, considerati i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate con il modello di versamento F24. Il modello 730 precompilato dall’Agenzia sarà accompagnato da un foglio informativo che contiene l’elenco delle informazioni di cui l’Agenzia dispone al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Le informazioni contenute nel foglio informativo sono suddivise in base ai diversi quadri che compongo il modello dichiarativo, accanto ad ogni dato è indicata la fonte di provenienza ed è specificato se tale dato è stato utilizzato o meno nella redazione del modello 730. In particolare, i dati non utilizzati o utilizzati solo parzialmente nel modello precompilato all’interno del foglio saranno contrassegnati con un apposito simbolo e il contribuente potrà verificare direttamente, o attraverso il Caf/professionista abilitato, i motivi per cui tali dati non sono stati inseriti oppure sono stati inseriti solo parzialmente nel precompilato. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 23/03/2015, esemplifica quanto sopra detto affermando che non saranno inseriti, ad esempio, gli interessi passivi per mutui ipotecari comunicati dalla banca, se gli stessi risultano essere di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, dal momento che il loro importo di solito decresce nel corso degli anni. In tal caso, l’importo degli interessi passivi verrà semplicemente riportato nel foglio informativo con l’indicazione della banca che ha fornito il dato. Sarà cura del contribuente, in possesso dei requisiti per poter beneficiare della detrazione, dopo aver verificato la correttezza del dato comunicato dalla banca , predisporre l’inserimento di tale onere all’interno del modello precompilato. Oltre al foglio informativo il modello predisposto dall’Agenzia conterrà anche l’esito della liquidazione (ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il relativo prospetto con il dettaglio dei risultati della liquidazione stessa. Tuttavia, nei casi in cui la dichiarazione non possa essere compilata in maniera completa, ad esempio, nel caso sopra esemplificato degli interessi passivi del mutuo, l’esito della liquidazione sarà disponibile solo dopo l’integrazione che sarà fatta a cura del contribuente. In alternativa al fai da sé come sopra illustrato, il contribuente potrà sempre rivolgersi al Caf/professionista abilitato di propria fiducia.

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