Lo strumento del trust

di Luigi Ferdinando Giannini

Pubblicata il: 11 Dicembre 2015

Le origini del trust si collocano in tempi molto lontani, addirittura prima della conquista normanna del 1066. Il caso più appariscente è legato alla vicenda delle crociate: l’uomo d’arme in partenza per la Terra Santa (disponente) trasferiva ad un amico fidato (trustee) la sua proprietà, dandogli dei vincoli: se tutto fosse finito felicemente, di riavere le sue proprietà, ed in caso negativo di destinarle ai suoi discendenti (beneficiari). Con la Legge 16/10/1989 n° 364, è stata ratificata la Convenzione dell’Aja, e dal 1/1/1992 è consentita in Italia l’istituzione dei trust interni. I soggetti del trust che viene “istituito”, sono: Il disponente: è il proprietario dei beni, dei diritti presenti/futuri, che trasferisce o segrega gratuitamente nel Trust e sono: i beni immobili, i beni mobili, i titoli finanziari, le partecipazioni societarie, ed altro. I beni conferiti formano il Fondo in trust, che viene destinato ai beneficiari, i discendenti, il coniuge, altre persone o società o enti, o lo stesso disponente. Il trustee: è il gestore del trust e del suo fondo (trust fund), è nominato dal disponente, come sua persona o società di fiducia “trust company”, e può essere revocato/a. Il disponente, nel trust autodichiarato, ha la funzione di trustee. Il guardiano: è il garante dei beneficiari del trust, e vigila sulla corretta destinazione dei beni secondo i vincoli stabiliti nell’atto istitutivo dal disponente. Il guardiano è persona/e o società/e di fiducia nominata/e dal disponente. I beneficiari: sono i soggetti che al termine del trust usufruiscono, dei beni e dei diritti “segregati” dal disponente, secondo l’entità indicata nell’atto istitutivo. LA FORMA L’atto istitutivo è autenticato dal notaio, che dispone l’atto dispositivo, con il trasferimento gratuito al trust della proprietà dei beni mobili ed immobili o di altri diritti. Lo strumento del trust I CONTENUTI Il termine inglese trust, vuol dire “affidamento” o “fiducia”. L’atto istitutivo fissa l’esistenza di tre certezze, e sono: 1. La volontà del disponente di istituire un trust; 2. Il fondo in trust; 3. I beneficiari. SI PUÒ OSSERVARE CHE I BENI: 1. Non sono più patrimonio del disponente perché sono segregati nel trust (i suoi creditori personali non possono aggredire i beni del trust); 2. Non sono parte del patrimonio del trustee perché i beni in trust non fanno parte del suo regime patrimoniale, e della sua successione (i suoi creditori personali non possono aggredire i beni del trust); 3. Non sono ancora patrimonio del beneficiario, quindi i beni e i diritti non sono soggetti ad azioni di aggressione perché sono ancora del trust. LA LEGGE APPLICABILE Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa e la legge applicabile al Trust interno è straniera. Queste sono alcune applicazioni: • Sicurezza patrimoniale della famiglia: beni personali destinati ai figli, coniuge; • Per i soggetti deboli: il trust protegge l’anziano, il malato, l’incapace, il disabile; • In caso di separazione o divorzio: per assicurare i figli e, il coniuge; • Aziendale o professionale: i beni immobili vengono segregati nel trust; • Societario: le partecipazioni, gli accordi parasociali, i patrimoni destinati nel trust; • Professionale ed imprenditoriale: i beni vengono segregati nel trust, per evitare azioni dei terzi che richiedono “risarcimenti”, per la responsabilità professionale (vedi: medico, consulente, imprenditore, amministratore, ed altri soggetti); • Il conto corrente in trust per le somme “dei terzi”: per evitare i prelevamenti da parte di terzi, scongiurando di sottrarre le somme da destinare ai propri fornitori, compreso il personale, mantenendo le risorse finanziarie di proprietà di terzi; • I patti di famiglia, il trasferimento dell’azienda al/alla figlio/a, per garantire nel tempo, all’imprenditore la continuità aziendale. Il trust è istituito prima di tutto con finalità donatorie e successorie. Il disponente, con l’istituzione del trust mira, generalmente, a segregare e proteggere il proprio patrimonio e a gestire il passaggio generazionale in linea con le aspettative e le attitudine dei discendenti; • Trust di garanzia per assicurare il pagamento dei debiti, dei mutui, e nel concordato preventivo per garantire i creditori dell’azienda; • Trasformazione di società immobiliari in trust; • Costituzione di una Holding famigliare in un trust. Il trust è uno strumento versatile, flessibile e trasparente che permette di affrontare e risolvere varie tipologie di problemi, e tiene conto dei bisogni particolari del cliente definendoli con le diverse legislazioni applicabili. È certamente una forma giuridica insostituibile per la protezione dei patrimoni, la gestione delle più delicate vicende familiari e la soluzione di situazioni debitorie con la prestazione di garanzie. La meritevolezza delle ragioni, di concerto con le ragioni giuridiche, che si adducono in supporto per convalidare il programma enunciato dal disponente. Un trust è molto più di un atto di segregazione. Da un lato, esso vive in un quadro di riferimento che non è possibile riprodurre convenzionalmente; dall’altro, se si guarda alla selezione degli interessi, esso è essenzialmente rivoluzionario per la ragione che sovverte le priorità tipiche del nostro ordinamento, senza tuttavia violarne i princìpi fondamentali. Sta qui, a ben vedere, la chiave di lettura dell’enorme interesse che i trust stanno suscitando.

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