Il trust in italia è un istituto giuridico conosciuto?

di Romeo Emiliozzi

Pubblicata il: 11 Gennaio 2015

Sulla Rivista “Pietra su Pietra”, ci sono i seguenti articoli sul trust, pubblicati nel fascicolo n. 6/2007 di Novembre/Dicembre, a pagina 8-9, con il tema “Il trust, uno strumento antico ma innovativo”, dove si esamina la Convezione dell’Aja e la segregazione del patrimonio in trust. Nel numero successivo 1/2008, di Gennaio/Febbraio, pagina 14-15-16, con il tema “I soggetti del trust” e dei “Lineamenti dei , sul tema della conoscenza dei soggetti del trust: il disponente, il trustee, il guardiano e i beneficiari, analizzando: la struttura del trust, la forma ed il contenuto dell’atto istitutivo. Alla domanda che cos’è il Trust? spieghiamo che è un istituto di matrice anglosassone, secondo cui un soggetto disponente (il proprietario) trasferisce uno o più beni ad un soggetto fiduciario “trustee” (gestore), il quale si obbliga a gestire per la realizzazione di uno scopo specifico (Trust di scopo) o perché li custodisca e li gestisca per di uno o più beneficiari (Trust con beneficiari), ai quali saranno trasferiti i beni o i diritti al termine del Trust.Il trasferimento operato dal disponente al fiduciario “trustee” da luogo ad un fenomeno di separazione patrimoniale, con la conseguenza che i beni oggetto del trust non potranno essere aggrediti dai creditori sia del disponente che del fiduciario “trustee” e formeranno una massa autonoma rispetto agli altri beni di cui sia titolare il fiduciario “trustee”. Si ha Trust Interno Autodichiarato quando il disponente ed il fiduciario “trustee” sono la stessa persona e quindi si assiste ad un fenomeno di separazione patrimoniale nell’ambito dello stesso patrimonio del disponente. Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 4 agosto 2008 ha definito che il Trust Interno Autodichiarato è ammissibile, in quanto compatibile con i principi inderogabili del diritto italiano (Legge 9 ottobre 1989, n. 364 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985). Difatti, il collegio giudicante ha ribadito che non costituisce ragione di inefficacia del trust la mera coincidenza soggettiva parziale tra disponente e trustee, dovendosi semmai valutare, ai fini della compatibilità di tale istituto con i principi inderogabili del diritto italiano, se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l’ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare. Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di un intento fraudolento, in pregiudizio ai creditori, da parte di chi trasferisce dei beni in trust familiare si può tenere conto dell’entità del debito rispetto al valore del bene oggetto del trasferimento. Di recente la Corte d’Appello di Venezia, sez. III civile, sentenza 10.07.2014, in sede di reclamo è stato il giudice di secondo grado ad essere investito del problema relativo alla trascrizione del trasferimento di beni immobili in trust autodichiarato. Il risultato della Corte d’Appello è stato di accoglimento della trascrizione del trasferimento di beni immobili nello stesso trust autodichiarato. La Cassazione, con la sentenza 20254 del 19 novembre 2012, osserva dal punto di vista giuridico che su un Trust autodichiarato dopo che la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello del trustee o gestore del trust, in quanto confermava il carattere elusivo, cioè espressione di abuso di diritto, dell’operazione immobiliare….. e considera che … “La figura dell’abuso di diritto in materia tributaria richiede però il concorso di due fattori. Occorre in primo luogo, che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale del suo operato. Ma occorre anche che tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell’operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico-sociali di altra natura, o almeno che esse siano di minimo rilievo. Di guisa che si possa affermare che l’operazione è stata determinata da considerazioni fiscali. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha considerato questo secondo profilo, ancorché i contribuenti avessero dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari che a loro dire giustificano ampiamente la costituzione di un trust e la intestazione ad esso di immobili di proprietà della costituzione del trust. Tali ragioni sono state adeguatamente riproposte in sede di contestazione ex art. 360, n. 5 della sentenza di secondo grado. Il ricorso del trustee o gestore del trust viene accolto dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza. In precedenza, la Corte Cassazione con la sentenza 22716, del 2 novembre 2011 – asserisce che è elusione fiscale donare al coniuge e ai figli la quota dell’immobile per rivenderlo subito dopo. La donazione di una quota di un immobile a moglie e figlio, seguito dall’alienazione del bene a brevissima distanza, configura una condotta elusiva che può essere contestata dall’amministrazione in mancanza di valide giustificazioni da parte del contribuente. Il Caso – Redditometro: La vendita dell’immobile dal padre al figlio – accertamento fiscale. La Corte di Cassazione, V Sezione tributaria, sentenza 16 settembre 2010 n. 19637, ha confermato che è legittimo l’accertamento fiscale del reddito di un contribuente che ha acquistato un immobile appartenente ai genitori, dopo che lo stesso ha perso l’appello in Commissione tributaria Regionale, che ha accolto le tesi della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione di una compravendita che si basa sul pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può essere considerato dal fisco un indizio per la determinazione induttiva del reddito ed è dunque legittimo applicare l’accertamento sintetico, c.d. Redditometro. Spetta al contribuente di provare che la compravendita è stata sostenuta dalla disponibilità finanziaria personale o da fidi o mutui affidati e concessi dall’istituto bancario. Il contribuente, non ha presentato alcuna prova, quindi sia la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le tesi della direzione provinciale del fisco che la Cassazione ha respinto il ricorso dello stesso contribuente. Se il genitore avesse pianificato con un programma i suoi beni immobili trasferendo in un trust familiare gli immobili, indicando per un appartamento come beneficiario il figlio, l’accertamento si sarebbe evitato. Come stabilisce la sentenza 20254, del 19 novembre 2012, della Corte di Cassazione, il trust familiare non è elusivo, e quindi non crea “abuso del diritto”. La segregazione nel trust dell’immobile è gratuita, e con il trust autodichiarato, il pagamento del trasferimento (registro, ipotecaria, catastale) è con imposta fissa. Al figlio beneficiario si può dare la disponibilità gratuita del bene, con il contratto di comodato, anche per la durata del trust, ed al termine della durata, il trustee trasferirà la proprietà dei beni allo stesso beneficiario. Orbene, credo che sia giusto continuare l’informazione sul diritto dei trust, per l’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari, sia utilizzando la Rivista consentendo ai soci di conoscere questo istituto giuridico, che dal primo gennaio 1992, consente nel nostro Paese di istituire i trust, finalizzato a proteggere il patrimonio. Il prossimo argomento riguarderà l’aspetto fiscale del trust.

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