Il bonus mobili diventa libero

Pubblicata il: 17 Aprile 2014

T ra le nuove misure introdotte con la legge di conversione del D.L. 47/2014, recentemente approvata dal Parlamento (L. 80/2014 del 24.05.2014), c’è anche lo svincolo del bonus mobili dal tetto di spesa dei lavori di ristrutturazione edilizia. Cosa significa? Che adesso, diversamente da quanto prevedeva il decreto prima della conversione, la detrazione IRPEF del 50% sugli acquisti di arredi per la casa non incontra più il limite della spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione effettuati sull’immobile, ma solo il tetto di spesa massima di € 10.000,00, già precedentemente determinata. Con i commi 2-bis e 2-ter aggiunti all’articolo 7 della legge, infatti, è stata modificata la disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese affrontate per l’acquisto di mobili anche quando tali spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione, con il limite massimo di 10.000 euro di spesa. È cioè possibile applicare la detrazione Irpef per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici fino a un tetto massimo di spesa di 10.000 euro (IVA compresa) anche se la spesa sostenuta per l’intervento edilizio è stata inferiore ai 10.000 euro. La norma in questione modifica, più precisamente, l’articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63 del 2013, come novellato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 139, lettera d, punto 3). Ma in cosa consiste esattamente il “Bonus mobili”? È un’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici vincolata all’effettuazione di interventi di “Riqualificazione del patrimonio immobiliare”. I contribuenti, cioè, che fruiscono delle detrazioni del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “Bonus ristrutturazioni”), possono usufruire anche di una detrazione, sempre del 50 per cento, per le ulteriori spese, documentate ed effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, volte all’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento:

• mobili;

• grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

• forni di classe A.

Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che usufruiscono delle possibilità di detrarre – nel limite massimo di spesa di 96.000 euro – il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014. Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa prorogata sino al 31.12.2014). Inoltre alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013). Beneficiari Più in particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Lavori edilizi connessi La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi, ma i pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono anche essere concomitanti o successivi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Nei “lavori di recupero del patrimonio edilizio” vengono ricompresi i seguenti lavori:

• di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, ecc.;

• di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);

• di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio adeguamento altezze del solaio);

• di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura dinuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);

• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

• di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo.

L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati, ma la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (per es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina: ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati). Beni agevolabili Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, ad esempio, i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, i mobili da cucina, i mobili per il bagno, gli arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, ecc.) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati, acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri. Vi rientrano poi i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni; ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

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