Contabilizzazione del calore: qualcosa da non dimenticare

Pubblicata il: 17 Aprile 2015

Le sanzioni per gli inadempienti Le varie disposizioni regionali prevedono sanzioni pecuniarie. In alcuni casi per far fronte alla crisi economica in atto (come in regione Lombardia), pur rimanendo l’obbligo di installazione e la scadenza, le sanzioni sono sospese o ritardate per dare la possibilità a tutti i condomini di mettersi in regola. Gli eventuali correttivi nella ripartizione La ripartizione evidenzia i problemi negli edifici: chi ha unità immobiliari più esposte vedrà bollette più elevate, esattamente come un impianto autonomo. Esistono dei coefficienti correttivi nella ripartizione? La UNI 10200:2013 non li prevede. Tuttavia se l’assemblea condominiale volesse suddividere le spese compensando gli alloggi maggiormente sfavoriti in termini di esposizione, è possibile adottare il principio di compensazione, che ha lo scopo di tener conto delle situazioni sfavorevoli a causa dell’ubicazione dell’alloggio all’interno della palazzina, ad esempio l’esposizione verso nord o la posizione dell’alloggio sotto il tetto. Il riparto và realizzato secondo i consumi lo indica il Codice Civile, la Legge 10 e la UNI 10200. Non possono avere valore decisioni condominiali che ripartiscano esclusivamente secondo i millesimi. Il distacco dagli impianti centralizzati Nonostante la disciplina statale relativa al contenimento dei consumi energetici degli edifici enuncia in linea di principio che “è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti”, ammette in via eccezionale che l’impianto termico centralizzato possa essere trasformato in impianti con generazione di calore separata per ogni singola unità abitativa, qualore sussistano cause tecniche o di forza maggiore dichiarate in un’apposita relazione tecnica. (art. 4, comma 9 e comma 25 del D.P.R. 59/2009). Con la legge n° 220 del 11 dicembre 2012 (“Modifiche alla disciplina del condominio”) viene modificato l’articolo 1118 del Codice Civile. articolo 3 “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. “ In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Tuttavia le regioni possono legittimamente dettare discipline più rigorose di quella nazionale. Alcune regioni infatti, provvedendo al recepimento della Direttiva 2002/91/CE, hanno emesso leggi regionali nelle quali si prevede l’impossibilità di distacco dall’impianto centralizzato. La regione Piemonte, per esempio, vieta il distacco da un impianto centralizzato (D.G.R. 4 agosto 2009 n°46-11968) e impone una sanzione amministrativa da 5000 € a 15000 € irrogabile finchè permane l’impianto individuale. (art. 20, comma 14 delle legge regionale 13/2007).

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