Campagna fiscale 2014, istruzioni per l’uso

Pubblicata il: 13 Gennaio 2014

È iniziata la campagna fiscale 2014. L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibili nel suo sito i modelli dichiarativi, 730/2014 e Unico PF 2014. Non mancano, come da prassi ormai consolidata, le relative istruzioni per l’uso relative al periodo di imposta considerato. Le scadenze sono rimaste invariate: il 30 aprile dovrà essere consegnata la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta; se si decide di presentare il modello 730 tramite un CAF o un commercialista abilitato il termine diventa il 31 maggio. La principale novità riguarda i rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 € in presenza di carichi di famiglia e/o di eccedenza d’imposta derivanti da anni precedenti. In particolare, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi d’imposta da parte del sostituto d’imposta è stato disposto che l’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione, effettui dei controlli, anche documentali, sulla spettanza della detrazione per carichi di famiglia o crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Non è l’unicà novità di questa campagna fiscale. Da quest’anno è stata introdotta la possibilità di poter presentare il modello 730/2014 anche in assenza di un sostituto d’imposta, novità testimoniata dall’inserimento nel frontespizio della casella “Mod 730 dipendenti senza sostituto” che dovrà essere barrata da parte di coloro che al momento della presentazione del modello non hanno un sostituto d’imposta. Familiari a carico Con la modifica dell’art. 12 del TUIR sono state aumentate, a partire dal periodo d’imposta 2013, l’ammontare delle detrazioni attualmente riconosciute per i familiari a carico, in particolare: – da 800,00€ si passa a 950,00 € per ciascun figlio; – da 900,00€ si passa a 1.220,00 € per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; – gli attuali 220,00€ diventano 400,00 € quale importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap. Redditi dei terreni A partire dall’anno d’imposta 2013 sono state aumentate le percentuali di rivalutazione per i redditi dei terreni: il reddito domenicale e quello agrario dovranno essere ulteriormente rivalutati del 15%. Tuttavia, l’ulteriore rivalutazione sarà applicata nella misura del 5% per i terreni agricoli e quelli non coltivati se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. In tema di locazione La tassazione del reddito imponibile derivante dal possesso degli immobili nell’anno d’imposta 2013 presenta tre novità: – Cedolare Secca – La tassazione del reddito da locazione relativo agli immobili locati, con contratto a canone concordato, e per i quali il locatore ha optato per la tassazione con l’applicazione della cedolare secca avverrà con assoggettamento del 100% del canone annuo all’aliquota del 15%, in luogo di quella che fino al 2012 era stata del 19%. – Riduzione forfettaria del canone di locazione – La legge di stabilità per il 2013 ha previsto una riduzione della percentuale di abbattimento dei canoni di locazione che dal 15% passa al 5%. Ciò vuol dire che ai fini IRPEF non sarà più imponibile, e quindi tassabile, l’85% del canone annuo ma il 95% del canone annuo, che sarà assoggettato ad aliquota marginale del contribuente. – Immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune dell’abitazione principale – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto che dall’anno 2013 il reddito degli immobili situati nello stesso Comune dove è posto anche l’immobile adibito ad abitazione principale, anche se assoggettati ad IMU, concorrono a formare la base imponibile sia ai fini Irpef che delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 50% del valore della rendita catastale rivaluta del 5%, e aumentata di 1/3. Questo significa che, se fino all’anno d’imposta 2012 l’immobile tenuto a disposizione con l’assoggettamento all’IMU non doveva più essere sottoposto ad ulteriore tassazione, a partire dal 2013 inizierà a scontare, anche se solo in parte, la tassazione anche ai fini Irpef e delle relative addizionali. Redditi da lavoro Con la legge di stabilità per il 2013 sono state previste due proroghe per quel che riguarda il reddito di lavoro dipendente e assimilati: – Agevolazione Irpef per lavoratori frontalieri – Per i redditi dei contribuenti residenti in Italia che svolgono l’attività di lavoro dipendente fuori dal territorio italiano in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi è prevista la possibilità di assoggettare a tassazione solo la parte del reddito che eccede € 6.700,00. – Premi di produttività – anche per il 2013 è stata prorogata la detassazione dei premi di produttività, tenendo presente che il reddito imponibile che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva per l’anno 2013 non può essere superiore a 2.500,00 € e che il reddito di lavoro dipendente per l’anno 2012 dovrà essere stato al massimo pari a € 40.000,00. Un’altra novità di rilievo è legata agli assegni corrisposti ai Ministri del Culto: è stato equiparato ai redditi di lavoro dipendente l’assegno corrisposto ai Ministri del Culto appartenenti sia all’unione Buddhista italiana che all’unione Induista italiana. Inoltre, sempre a partire dal 2013 le suddette Unioni concorreranno alla ripartizione della quota dell’8 per mille. Attività sportive Segnaliamo una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione Ministeriale n. 106/2012) secondo la quale i compensi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche eccedenti la soglia dei 7.500,00 € devono essere assoggettati oltre che all’Irpef ed all’addizionale regionale anche all’addizionale comunale. Oneri detraibili Altre importanti novità riguardano il quadro degli oneri detraibili. Detrazioni per i premi delle polizze assicurative Con il c.d. “Decreto Imu” è stata disposta, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la riduzione da € 1.291,41 a € 630,00 della somma fiscalmente rilevante dei premi pagati sia per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, che per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, d’invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Detrazione d’imposta del 24% È stata introdotta una nuova detrazione d’imposta del 24% di cui potranno beneficiare coloro che effettuano un’erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali all’elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano. Per il 2013 vi sono, però, dei limiti per poter usufruire della suddetta detrazione ovvero un limite minimo di € 50.00 e un limite massimo pari a € 10.000,00; ciò vuol dire che per la parte che eccede i 10.000,00 € non sarà riconosciuta alcuna detrazione. Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio Con il c.d. “decreto energia” è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare massimo complessivo delle spese agevolabili pari a 96.000,00€ per ogni unità immobiliare. Rimangono invariate le regole così come previste per l’anno d’imposta 2012: la ripartizione dell’ onere detraibile spettante deve essere suddivisa in 10 anni, anche da parte dei contribuenti che hanno già compiuto 75 o 80 annidi età, poiché non è più prevista la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali. La proroga della detrazione del 50% e del nuovo limite di € 96.000,00, riguarda sia il caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo (eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie), che gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione residenziale. Un’altra novità riguarda l’introduzione della possibilità di poter detrarre dall’Irpef il 65% delle spese effettuate, nell’anno 2013 e fino ad un tetto massimo di 96.000,00 €, per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, art. 16 bis, comma 1, lett.i, se le stesse sono effettuate su edifici situati in zone sismiche caratterizzate da un’alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive. Detrazione per interventi di risparmio energetico Per quanto riguarda la detrazione riconosciuta agli interventi di riqualificazione energetica degli immobili è stata prevista oltre alla proroga per tutto il 2013, anche un aumento della percentuale detraibile che dal 55% passa al 65%; anche in questo caso la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 anni. Tutto il resto è rimasto invariato rispetto all’anno 2012. Bonus Arredi Sempre con il c.d. “Decreto Energia” è stato nuovamente introdotto un incentivo per l’acquisto di mobili e arredi e di grandi elettrodomestici di classe energetica “A+” (“A” per i forni) o superiore. In particolare, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir, è riconosciuta una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto dei beni, come sopra individuati, destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione edilizia. Il limite massimo di spesa è stato posto pari a € 10.000,00, e la detrazione deve essere suddivisa in dieci anni. Per questo tipo di intervento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n.29/E che il pagamento della spesa può essere effettuato, oltre che con bonifico bancario/postale (contenente, come di consueto la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva/codice fiscale del fornitore), anche mediante l’utilizzo di carte di credito/debito.

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