Pubblicata il: 17 Novembre 2021
(Tratto da FiscOggi)
Visto di conformità esteso al Superbonus fruito in forma tradizionale, nella dichiarazione, e alle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguardanti gli altri interventi agevolati
Pubblicato sulla GU n. 269 di ieri, 11 novembre 2021, e già in vigore il Dl 157/2021 adottato dal Governo per contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei benefici fiscali per i lavori in casa (ascolta “Superecobonus edilizio: primo bilancio dell’Agenzia”). Il provvedimento detta disposizioni finalizzate a garantire il corretto impiego, nella dichiarazione dei redditi ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura, di alcune agevolazioni per interventi sul patrimonio immobiliare. Oltre all’ampliamento dell’obbligo del visto di conformità, è prevista, per alcuni beni, la fissazione di valori massimi cui far riferimento per attestare la congruità delle spese ed è introdotto un meccanismo di controllo preventivo per consentire all’Agenzia delle entrate il preventivo controllo della correttezza delle operazioni.
Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (articolo 1)
Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.
Il visto – ricordiamo – deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).
L’adempimento è ora necessario anche:
Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Anti-frodi”. L’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è estesa a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%.
Rafforzamento dei controlli preventivi (articolo 2)
Con l’inserimento di un nuovo articolo 122-bis nel già ricordato decreto “Rilancio”, viene introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus: in tali circostanze, è richiesto che il beneficiario dell’agevolazione comunichi telematicamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuta cessione del credito e che il cessionario ne confermi l’accettazione tramite l’apposita piattaforma (vedi manuale); invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali successive cessioni.
Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.
Inoltre, gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, Dlgs n. 231/2007) che intervengono nelle cessioni non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti, se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e 42, Dlgs n. 231/2007), quali, ad esempio, l’eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
Controlli dell’Agenzia delle entrate (articolo 3)
Per lo svolgimento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette (articolo 31 e seguenti, Dpr n. 600/1973) e di Iva (articolo 51 e seguenti, Dpr n. 633/1972) e, per il recupero degli importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi), procedere con un atto di recupero (articolo 1, commi 421 e 422, legge n. 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. L’ufficio di riferimento è quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente (articoli 58 e 59, Dpr n. 600/1973) al momento della commissione della violazione; in mancanza di domicilio fiscale, l’attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento direttoriale.
L’atto di recupero è autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.