prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine di scadenza del periodo “transitorio” disposto dall’art. 28, del DL 4/2022

Pubblicata il: 16 Febbraio 2022

Ufficialmente prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine di scadenza del periodo “transitorio” disposto dall’art. 28, del DL 4/2022, per l’invio delle opzioni di sconto o cessione del credito relative alle spese agevolate al 110% e con i bonus ordinari “cedibili”.

Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art.119-ter del DL 34/2020.

È quanto disposto dal Provvedimento n.  37381 del 4 febbraio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, coerentemente con quanto annunciato nei giorni scorsi.

Così, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 i beneficiari del Superbonus, dei bonus “ordinari” cedibili e i beneficiari della nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche potranno effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

 

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