Entro il 31/12/ 2019 consentite detrazioni fiscali al 50% anche per l’acquisto (o assegnazione) di immobili ristrutturati

Pubblicata il: 17 Gennaio 2019

La Legge n. 214/2011 ha reso definitivo il beneficio di imposta (ai fini IRPEF) in favore degli acquirenti o assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o cooperative. L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori; l’unità immobiliare deve far parte di un immobile nel quale sono stati realizzati lavori di ristrutturazione che interessano l’intero fabbricato; la detrazione si calcola su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita.

La norma prevede una misura della detrazione pari al 36% e l’importo su cui calcolare la detrazione non può eccedere i 48000 euro; la detrazione va ripartita in 10 anni in rate annuali di pari importo

Nonostante ciò non si ricavi direttamente dalla normativa, due circolari dell’Agenzia delle Entrate (n.29/E2013 e n. 7/E/2017) chiariscono che anche per questa fattispecie può essere applicato il regime transitorio previsto per le normali ristrutturazioni edilizie. In questo modo, fino al 31/12/2019 la detrazione è applicabile nella maggior misura del 50%  fino ad un ammontare massimo di 96000 euro per unità immobiliare.

Il prezzo su cui va applicata la detrazione comprende anche l’IVA; possono fruire della detrazione oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento dell’immobile; nei lavori di ristrutturazione deve essere rispettata la volumetria dell’immobile; se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori che interessano l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo a partire dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati.

Tutto ciò si evince da una serie di Circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate.

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