Decreto Mutui Un “estratto” del Dossier curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati

di Camera dei Deputati

Pubblicata il: 14 Marzo 2016

Articolo 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore), comma 3, prevede che le parti del contratto
di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo
restando il diritto del consumatore all’eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all’inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. La ratio della disposizione
in commento sembra essere di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza
dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse,
riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale
semplificazione, nell’intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a favore del consumatore……. La fattispecie qui delineata sembra rivestire un’ipotesi di cd. patto marciano che, pur non avendo
al momento ancora un riconoscimento legislativo codificato, è ritenuto legittimo dalla prevalente giurisprudenza.
In tal senso appare dunque compatibile non solo con la Costituzione, ma anche con il codice civile sotto il profilo
del rispetto del divieto di patto commissorio, di cui all’articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del
patto col quale si conviene che “in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa
ipotecata o data in pegno passi al creditore”. Nel cosiddetto patto marciano, infatti, il creditore diventa proprietario
della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, ma si prevedono alcune garanzie: in primo luogo,
l’obbligo che il bene stesso venga stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo successivamente
all’inadempimento, ed inoltre che il creditore versi al debitore la differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale
accertato maggior valore del bene. Tale previsione può essere vantaggiosa anche per il debitore, dal momento
che l’espropriazione e la vendita coattiva del bene realizzano, di regola, un valore inferiore a quello effettivo del
bene stesso. Merita altresì ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede
strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al
creditore stesso di porre in vendita direttamente l’immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti
il comma 12quater dell’articolo 11quaterdecies del decretolegge n. 203 del 2005, stabilisce che “qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12,
il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del
finanziamento stesso.” Infine, si deve evidenziare come la previsione prefigurata ponga alcune questioni:

il rispetto della par condicio tra i creditori: l’immediato trasferimento della proprietà dell’immobile alla banca,
infatti, vincolando il bene al soddisfacimento del creditore stipulante, lo sottrae all’aggressione degli altri eventuali creditori, per di più, mantenendo al privilegiato la garanzia patrimoniale ordinaria per l’eventuale residuo
creditorio;

lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto: se la ratio del divieto di patto commissorio è l’esigenza di
evitare che il debitore venga capziosamente spogliato del bene da un creditore oggettivamente più forte che si
approfitta di una condizione di debolezza, questo rischio c’è anche nel patto marciano applicato al contratto di
mutuo ipotecario, dove la clausola di stima posteriore e affidata a un terzo, incidendo unicamente sull’aspetto
patrimoniale del negozio, potrebbe non essere sufficiente ad escludere a priori l’equivalenza al risultato coercitivo. Occorre dunque particolare cautela alla stipula del patto ed occorre che il debitore sia pienamente avvertito
e consapevole dell’accordo e dei suoi possibili esiti….
….Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui
un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva

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