Pubblicata il: 23 Luglio 2021
Convertito in Legge dal Senato il Decreto Sostegni bis
Il testo, particolarmente corposo, contiene diverse misure di interesse per i locatori e i proprietari immobiliari in parte modificative rispetto al testo originario. Le riassumiamo brevemente:
Art. 4 (modificato)
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
“Bonus affitti” esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta in riferimento ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (requisito non necessario per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Per tali soggetti, il bonus è inferiore rispetto a quello spettante a chi ha avuto ricavi entro i 10 milioni di euro: è pari al 40% (anziché il 60%) del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e al 20% (invece che il 30%) dei canoni per affitto d’azienda (commi 2-bis e 2-ter – nuovi).
Art. 4-bis (nuovo)
Modifica dell’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
Rinegoziazione dei canoni nel settore commerciale
Perfezionata la norma del primo “decreto Sostegni” secondo la quale, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Viene ora specificato che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico/finanziario concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.
Art. 4-ter (nuovo)
Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
Azzerata l’Imu 2021 ai proprietari di immobili i cui inquilini hanno lo sfratto sospeso a seguito delle norme emergenziali. La misura di favore riguarda le persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, per il quale è stato convalidato lo sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, ma con procedura bloccata sino al 30 giugno 2021; l’esenzione dal versamento dell’imposta si applica anche agli immobili locati come abitazione per i quali la convalida dello sfratto è intervenuta dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021. Chi ha pagato la prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto al rimborso di quanto versato, con le modalità che saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.
Art. 65-bis (nuovo)
Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico
Istituito un Fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni. A valere su tali risorse, alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, non utilizzati nell’esercizio d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la loro manutenzione, protezione o restauro. Il bonus, non cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico né con la specifica detrazione prevista dal Tuir per i beni vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986), è utilizzabile in compensazione o può essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e finanze) stabilirà le modalità attuative della disposizione.