TITOLO I
Costituzione – Scopi – Associazioni aderenti
ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita in ambito nazionale l’ASSOCIAZIONE SINDACALE dei PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI, ente non commerciale senza fini di lucro, con sede in Roma Via Appia Nuova, n.8. L’associazione, a cui sono iscritte le Associazioni Territoriali con la medesima sigla, aggrega i proprietari di immobili.
L’Associazione è correttamente identificata con la sigla ASPPI.
La denominazione, la sigla ed il marchio ASPPI adottati sono d’esclusiva proprietà dell’Associazione Nazionale ASPPI, che ne concede l’uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale, nazionale ed europeo, secondo le norme del presente Statuto, con le modalità ed alle condizioni ivi previste per il loro riconoscimento.
ART. 2 – SCOPI E FUNZIONI
L’Associazione è autonoma, libera e indipendente, democratica. Ha lo scopo di: tutelare e rappresentare unitariamente in ogni sede, italiana ed europea, ed a qualsiasi livello, gli interessi economici, patrimoniali e morali dei proprietari immobiliari e delle proprietà condominiali;
ART. 3 – ASSOCIAZIONI ADERENTI
Fanno parte dell’Associazione nazionale – ASPPI – tutte le Associazioni costituite in sede provinciale che abbiano aderito, con decisione del loro organo deliberante, allo Statuto dell’ASPPI, ai Regolamenti attuativi ed al Codice Etico, con accettazione di tutte le norme in essi inserite, e degli scopi e principi, ivi indicati. Ogni adesione deve essere previamente verificata ed accettata dalla Direzione Nazionale. Possono essere costituite ed aderire all’ASPPI, previa verifica e accettazione della Direzione Nazionale, le Organizzazioni aventi anche diverso ambito territoriale sub-provinciale salva la precedente esistenza in tale ambito di una Associazione ASPPI provinciale: in tal caso l’adesione può avvenire assunto preventivamente il parere positivo di tale Associazione, oppure, in sua mancanza, delle Associazioni già esistenti in quel territorio.
In via transitoria possono essere ammesse all’adesione Associazioni Territoriali il cui ambito comprende più province limitrofe, fermo restando l’obiettivo, quando ne ricorrano le condizioni, di dotare ogni ambito provinciale di una propria sede autonoma.
Le Associazioni territoriali devono essere nominate “Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari – ASPPI – della provincia (o altra dizione territoriale) di………….” e possono essere correttamente identificate con la denominazione di “ASPPI provinciale”(o altra dizione territoriale) di ”.
Le Associazioni territoriali devono essere dotate di uno Statuto che richiami i principi dello Statuto dell’ASPPI Nazionale e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, stabilisca le attività degli organi dirigenti, a cui possono accedere liberamente gli associati ed i cui provvedimenti e deliberati possano essere esaminati e controllati da ogni socio in modo semplice, al fine di verificare la realizzazione dei programmi e dei progetti presentati ed approvati dall’organo collegiale rappresentativo. Lo statuto delle singole associazioni deve altresì garantire agli associati il libero accesso ai servizi e la partecipazione attiva alla vita associativa. Ogni socio deve essere messo nelle condizioni di partecipare, intervenire, segnalare criticità o errori e proporre nuove idee per una migliore azione sindacale e per una corretta erogazione dei servizi.
Ogni Associazione aderente mantiene la propria autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, Ogni associazione locale ha l’obbligo di compilare ogni anno il rendiconto della propria attività, da inviarsi alla Direzione Nazionale. A quest’ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti dell’anno in corso per il riscontro contributivo e per comporre l’elenco nazionale degli associati.
Ogni Associazione aderente ha completa autonomia d’iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici del Congresso Nazionale e della Direzione Nazionale, con particolare riguardo alle tematiche del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal proprio Statuto, alla politica sindacale generale dell’ASPPI ed alla formazione degli organi nazionali.
Ogni Associazione territoriale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell’Associazione Nazionale, sul modello deliberato dalla Direzione Nazionale.
La tessera ASPPI ha valore nazionale e può essere fatta valere in tutte le strutture ASPPI presenti nel territorio nazionale.
La Direzione Nazionale può realizzare forme di tesseramento on-line sul territorio nazionale, come da regolamento che definirà gli aspetti organizzativi e contabili di questa attività.
Possono iscriversi alle Associazioni territoriali, accettando lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione ed il codice etico, tutti i soggetti singoli o collettivi che condividano e si riconoscano negli scopi dell’Associazione.
Possono utilizzare i segni distintivi dell’Associazione ASPPI territoriale quelle organizzazioni che dispongono di una sede autonoma, di organi democraticamente eletti, di propri Statuti, di servizi ai soci, di consulenti, di personale addetto alla sede, di collaboratori, di un programma di attività sindacali e di soci iscritti. In assenza di tali elementi potrà essere costituito un “CENTRO SERVIZI ASPPI” aderente ad una Associazione ASPPI territoriale nel pieno rispetto dello Statuto della stessa e del Codice Etico. I soci verranno iscritti presso l’Associazione territoriale di riferimento, mantenendo il Centro Servizi la propria autonomia gestionale e patrimoniale.
Nei territori in cui non vi è la presenza di un’associazione locale, la Direzione Nazionale potrà istituire il Centro Servizi, che farà riferimento ad essa. In questo caso i soci verranno iscritti presso la sede territoriale individuata dalla Direzione Nazionale. Il regolamento detta le norme per la costituzione di tali centri.
Su queste basi il Centro Servizi potrà servirsi del marchio ASPPI ed avrà diritto a partecipare al Congresso dell’ASPPI territoriale, con diritto all’elezione attiva e passiva dei propri dirigenti.
Possono aderire all’Asppi anche le Organizzazioni che sono diretta emanazione dell’ASPPI stessa e che svolgono servizi complementari in ambito immobiliare.
ART. 4 – ADESIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
L’adesione delle Associazioni territoriali a quella nazionale deve essere approvata dalla Direzione Nazionale che decide in via definitiva. In caso di mancata accettazione la stessa può essere riproposta una volta eliminati i motivi ostativi.
La Direzione Nazionale è pure competente a deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l’esclusione di una Associazione aderente nel caso in cui venga accertato un comportamento o un’attività grave, in contrasto con lo Statuto e il Regolamento di Attuazione o il Codice Etico.
In caso di esclusione, all’Associazione interessata è inibito l’uso della denominazione, della sigla e del marchio Asppi.
Possono essere motivo di esclusione le seguenti circostanze:
La Direzione Nazionale può altresì decidere, in alternativa all’esclusione e con provvedimento immediatamente esecutivo, il commissariamento della Associazione territoriale interessata, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Avverso il provvedimento di Commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri nazionale. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.
ART. 5 – COMITATI REGIONALI
Le Associazioni territoriali di una stessa Regione o di Regioni contigue, ove ne ricorrano le condizioni, possono costituire un Comitato regionale o interregionale avente lo scopo di regolare i rapporti fra le Associazioni della Regione o interregionali, garantendone l’autonomia e coordinandone l’attività in sede regionale o interregionale, secondo i principi di solidarietà.
Elaborano una comune politica regionale o interregionale secondo i principi sindacali, politici e programmatici generali approvati dal Congresso Nazionale e dall’ Assemblea Nazionale.
Esercitano un ruolo di sviluppo e di creazione delle sedi ASPPI sul territorio, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito, svolgere ogni attività ed assumere ogni iniziativa che serva alla migliore tutela e rappresentanza della categoria nella/e Regione/i di competenza.
Le Associazioni Territoriali interessate stabiliscono le modalità di funzionamento e di coordinamento del Comitato.
ART. 6 – ASSOCIAZIONI AFFILIATE E/O CONVENZIONATE
Possono chiedere l’affiliazione all’ASPPI, nazionale o territoriale, anche altre Associazioni autonome che siano l’espressione di particolari realtà del settore o di attività connesse con la tutela della proprietà immobiliare.
La richiesta di affiliazione viene valutata e decisa dalla Direzione Nazionale, oppure dal massimo organo deliberante della Associazione territoriale, sulla base di un accordo che regolamenti i reciproci diritti ed obblighi e la rispettiva partecipazione agli organi dirigenti.
E’ inoltre possibile raggiungere accordi, convenzioni o patti di collaborazione con altre organizzazioni sindacali e/o professionali di cui facciano parte proprietari immobiliari
TITOLO II
Organi e cariche dell’ASPPI
ART. 7 – ORGANI NAZIONALI
Sono organi dell’ASPPI:
ART. 8- CONGRESSO
Il Congresso viene convocato in via ordinaria dal Presidente Nazionale, previa delibera della Direzione Nazionale ogni quattro anni. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta, motivata, presentata da Associazioni territoriali che costituiscano almeno un terzo (1/3) delle Associazioni aderenti e che rappresentino almeno un ventesimo (1/20) degli iscritti complessivi dell’ASPPI Nazionale.
Il Congresso può essere altresì convocato, in via straordinaria, dalla Direzione Nazionale con delibera assunta, per ragioni motivate, con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.
La convocazione del Congresso deve essere comunicata alle Associazioni aderenti ed affiliate con almeno tre mesi di preavviso.
ART. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
Il Congresso è composto dai delegati eletti dalle Associazioni territoriali aderenti ed affiliate.
I delegati sono eletti dai rispettivi Congressi ed Assemblee congressuali delle Associazioni aderenti sulla base delle normative previste dai rispettivi Statuti.
Le norme regolamentari approvate dalla Direzione Nazionale nella riunione per la convocazione del Congresso indicano il numero dei delegati in rapporto agli iscritti e il numero dei delegati eleggibili in ogni sede territoriale in proporzione agli iscritti comunicati alla Direzione.
ART. 10 – POTERI DEL CONGRESSO
I poteri del Congresso sono:
ART. 11 – DECISIONI DEL CONGRESSO
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni aderenti e per tutti gli organi dell’ASPPI.
Al Congresso i Delegati si esprimono con voto palese, o segreto se richiesto da almeno il 30% dei delegati aventi diritto di voto.
ART.12 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Fra un Congresso ed il successivo i Delegati possono essere convocati in Assemblea dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente su mandato della Direzione Nazionale, nei seguenti casi:
ART. 13 – DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale ha il compito di provvedere alla direzione operativa dell’ASPPI Nazionale in materia sindacale, organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso Nazionale.
In particolare delibera:
La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da un numero di membri non inferiore a venti.
Viene convocata di norma ogni tre mesi dal Presidente Nazionale, ma può autoconvocarsi una volta trascorsi più di tre mesi dall’ultima riunione, previa richiesta scritta al Presidente da parte di almeno il 30% dei suoi componenti.
E’ validamente costituita con la partecipazione di almeno 1/3 dei suoi componenti, partecipazione che può avvenire sia di persona che tramite collegamento a distanza online. Delibera a maggioranza di tutti gli intervenuti, presenti o collegati a distanza.
Su proposta del Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale nomina fra i suoi membri il Vicepresidente, l’Amministratore e la Giunta esecutiva nazionale.
Nomina il Direttore della rivista ufficiale dell’Associazione “Pietra su Pietra”, su indicazione del Presidente Nazionale.
Delibera sulle richieste di revoca e sostituzione dei membri della Giunta esecutiva, del Vicepresidente e dell’Amministratore presentate dal Presidente Nazionale.
Richiede la convocazione dell’Assemblea dei Delegati del precedente Congresso in caso di dimissioni del Presidente o per la sua revoca o nei casi indicati all’art. 12.
In caso di morte o dimissioni o decadenza di un membro della Direzione nonché nell’ipotesi in cui il membro componente sia assente per quattro volte consecutive, anche con giustificato motivo, la Direzione potrà nominare per cooptazione un sostituto su proposta del Presidente Nazionale, Il sostituto verrà scelto di norma fra gli associati della stessa sede di cui il deceduto, dimesso o decaduto faceva parte.
ART. 14 – GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo che, sotto la direzione del Presidente Nazionale, pone in attuazione le deliberazioni della Direzione Nazionale e sovrintende all’attività degli uffici e dei servizi dell’ASPPI Nazionale, oltre a predisporre le questioni da porre all’attenzione della Direzione Nazionale.
E’ composta da non meno di cinque membri e delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni, considerate valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Si riunisce di norma almeno una volta al mese.
Su invito del Presidente Nazionale può assumere decisioni d’urgenza di competenza della Direzione Nazionale: decisioni che devono essere sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione utile della Direziona Nazionale.
Il Presidente Nazionale può chiedere alla Direzione Nazionale la revoca del mandato alla Giunta e proporre una nuova Giunta oppure proporre la sostituzione di uno o più membri della Giunta, come pure del Vicepresidente.
Art 14 bis – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI
Tutte le riunioni della associazione, comprese quelle degli Organi Dirigenti, (ad esclusione del Congresso Nazionale, che di norma dovrà essere effettuato in presenza o con modalità mista) possono essere convocate e svolte, qualora se ne ravveda l’opportunità, con modalità on line, utilizzando le piattaforme disponibili. L’organo che convoca la riunione, avrà cura di garantire la regolarità delle convocazioni, la possibilità per tutti gli invitati di accedervi, la trasparenza e regolarità delle procedure di voto allorquando esse siano previste.
ART. 15 – PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza sindacale e legale dell’ASPPI Nazionale di fronte ai terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie.
Predispone le relazioni programmatiche generali da presentare agli organi collegiali nazionali. Firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Associazioni aderenti e con i Comitati Regionali, di dirigere gli uffici ed i servizi centrali, di proporre alla Direzione Nazionale la nomina dei membri della Giunta Esecutiva, del Vicepresidente nazionale, dell’Amministratore, delle Commissioni di lavoro.
Coordina e dirige l’attività della Giunta esecutiva e delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze al Vicepresidente e proponendo alla Direzione Nazionale deleghe specifiche permanenti, che può revocare in ogni tempo.
Convoca e presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
In caso di impedimento, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. In caso di cessazione dalla carica, il Vicepresidente dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei delegati per l’elezione del nuovo presidente.
ART. 16 – NORME COMPORTAMENTALI
Tutte le sedi ASPPI territoriali aderenti, i Centri Servizi ASPPI e le altre Associazioni e Organizzazioni affiliate o consociate o di diretta emanazione dell’ASPPI Nazionale sono tenuti ad un comportamento aderente ai principi statutari e alle norme presenti nel Codice Etico.
I dirigenti nominati negli organi associativi devono evidenziare i caratteri pluralistici, democratici, partecipativi, di collaborazione e di appartenenza dell’Associazione. Essi sono chiamati a far rispettare questi principi anche dai consulenti, dai dipendenti e dai collaboratori, in quanto possibile e compatibile, nello svolgimento delle attività a favore di ASPPI e dei suoi associati.
Il Regolamento stabilisce le eventuali sanzioni ed i provvedimenti a carico dei trasgressori di norme comportamentali specifiche.
Si stabilisce l’incompatibilità dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’ASPPI Nazionale con le cariche dirigenziali dell’ASPPI Nazionale.
ART. 17- AMMINISTRATORE
L’Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità. Cura la riscossione dei contributi dovuti al Nazionale dalle Associazioni territoriali ed i pagamenti dovuti ai dirigenti nazionali, ai dipendenti ed a terzi sulla base di regolare documentazione.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché relazioni periodiche sulla situazione economica e finanziaria dell’ASPPI, curando il reperimento delle risorse economiche.
Viene nominato dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente scelto tra i membri effettivi. I membri del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e della Direzione.
ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è competente a decidere:
E’ inoltre competente ad esprimere pareri che gli siano richiesti dai vari organi delle ASPPI Nazionale e territoriali in materia d’interpretazione degli Statuti e dei Regolamenti.
Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente, che viene scelto fra i soli membri effettivi.
Nei giudizi decisi dal Collegio vige il principio della soccombenza, per cui il Collegio dispone anche sull’addebito delle spese del giudizio a carico del soccombente.
Il Collegio viene riunito dal suo Presidente entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, che trasmette alla controparte per le sue controdeduzioni nel termine il più breve possibile. Può convocare davanti a sé i contendenti e decide secondo equità in modo inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
TITOLO III
Proventi – Patrimonio – Bilancio
ART. 20 PROVENTI
I proventi dell’Asppi Nazionale sono costituiti da:
ART. 21 – PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Asppi è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquistati.
ART. 22 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d’ogni anno. I rendiconti consuntivi, economico e finanziario, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, dovranno essere redatti e sottoposti all’approvazione della Direzione entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Entro il mese di novembre d’ogni anno dovrà essere presentato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, tenendo conto delle necessarie verifiche ed assestamenti.
E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV
Disposizioni finali
ART. 23 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Asppi potrà essere deliberato solo dal Congresso, con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra o altre associazioni od enti aventi finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale scelta sarà assunta a maggioranza, con nomina di un collegio di liquidatori.
ART. 24 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.