Novità dalla Legge di Stabilità 2020 Articolo 1, comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

Pubblicata il: 09 Gennaio 2020

Novità dalla Legge di Stabilità 2020

Articolo 1, comma 6
(Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

Il comma 6 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Più in dettaglio il comma 6 modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva – pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti – dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
È prevista una aliquota ridotta per i contratti a canone concordato, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, inizialmente fissata al 15 per cento dal decreto legge 102/2013 e successivamente ridotta al 10 per cento dal decreto legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l’aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Da ultimo, l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
(Dal Dossier Camera dei Deputati)

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