Ravvedimento operoso IMU TASI

Pubblicata il: 24 Gennaio 2019

La scadenza acconto e saldo IMU e TASI era fissata rispettivamente al 18 giugno e al 17 dicembre per tutti i contribuenti italiani.

Con l’acconto si paga il 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote dello scorso anno, se il Comune non ha provveduto a deliberare il nuovo regolamento IUC, o sulle nuove aliquote IMU TASI se il Comune ha adottato e pubblicato le aliquote definitive.

Il saldo con la seconda ed ultima rata IMU si versa, invece, entro la scadenza del 17 dicembre. Con il saldo deve essere pagato l’altro 50% con eventuale conguaglio sull’acconto, utilizzando le aliquote definitive stabilite e pubblicate dal Comune per l’anno in corso.

Scadenza MU TASI In un’unica soluzione: Entro il 18 giugno poteva essere pagata l’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote dello scorso anno in assenza di nuove aliquote oppure sulle quelle nuove se il Comune ha provveduto a deliberare il nuovo regolamento.

Se il pagamento dell’acconto o della seconda e ultima rata di IMU TASI:

  •  non è stato effettuato entro la scadenza di giugno o dicembre,
  •  è stato pagato ma in ritardo;
  • ci si accorge di averlo versato con un importo sbagliato o ridotto rispetto a quanto dovuto;

Si può rimediare al pagamento IMU TASI tardivo o insufficiente attraverso il ravvedimento operoso. Tale strumento, è stato infatti introdotto proprio per evitare la maggiore sanzione elevabile in sede di accertamento formale.

il contribuente deve ricorrere in modo autonomo e spontaneo al suo versamento pagando oltre all’importo dovuto, una sanzione ridotta in diversa percentuale in base ai giorni di ritardo e al calcolo degli interessi di mora calcolati sul tasso ufficiale  che per il 2019 è pari allo 0,8% .

Quali sono le sanzioni ridotte da calcolare sul ravvedimento IMU TASI?

Le sanzioni da calcolare per rimediare ad errori od omissioni dell’imposta municipale propria e della tassa sui costi indivisibili del Comune, sono quelle previste dal nuovo ravvedimento operoso 2019, sono:

Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza.

Sanzione 1,50% da calcolare sul tributo dovuto se il pagamento avviene dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. Sanzione 1,67% se il versamento avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;

Sanzione 3,75% se il pagamento acconto IMU TASI o del saldo avviene dopo 90 giorni ma entro l’anno.

Le sanzioni ridotte previste con il ravvedimento lunghissimo e cioè Sanzione 4,29% per il versamento effettuato entro 2 anni dalla scadenza o sanzione 5,00% per il versamento è eseguito oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, non sono applicabili ai tributi locali IMU, TASI e TARI ma solo alle violazione di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

A tale proposito, ogni Comune può fissare comunque delle sanzioni ridotte specifiche per tali tributi pagati oltre l’anno.

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