Superbonus 110%: prevista dalla Legge di Bilancio la proroga al 30 giugno 2022. Novità per coibentazione tetto, unità immobiliari, barriere architettoniche.

Pubblicata il: 22 Dicembre 2020

Superbonus 110%: prevista dalla Legge di Bilancio la proroga al 30 giugno 2022. Novità per coibentazione tetto, unità immobiliari, barriere architettoniche.

La Legge di Bilancio 2021 (in approvazione in queste ore) proroga l’applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici:
non un differimento lungo, ma breve, al 30 giugno 2022, con la possibilità però di completare i lavori già avviati nei condomini nel primo semestre e che siano stati effettuati almeno per il 60% fino al 31/12/2022.

Nel primo caso (lavori completati al 30/6/2022), il credito di imposta si potrà utilizzare nei 5 anni del DL Rilancio; nel secondo, solo in quattro anni. Ma non è l’unica novità:

  • Si stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
  • Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
  • la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
  • Si aumentano del 50% i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, che viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni;
  • le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119;
  • Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata.
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