Decreto Sblocca Cantieri – le distanze minime dei 10 mt previste dal DM 1444/1968 si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione

Pubblicata il: 21 Giugno 2019

Decreto Sblocca Cantieri – le distanze minime dei 10 mt previste dal DM 1444/1968 si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione

Lo Sblocca Cantieri: legge dello Stato 14/05/2019 N° 55 (Gazzetta Ufficiale 17/06/2019 n°140)  ha completato finalmente il suo iter prevedendo: modifiche relative al computo delle distanze tra fabbricati, la previsione di commissari per il risanamento dei condomini degradati e investimenti per installare colonnine di carica per le auto elettriche.

Oltre a ciò ha previsto il prolungamento dei termini per permettere la realizzazione di interventi di messa in sicurezza per scuole e strade nei Comuni piccoli .

Infine ha affrontato l’annoso nodo delle distanze tra pareti finestrate di edifici contrapposti; si ricorda che vi sono state diverse versioni circa la distanza dei 10 metri previsti dall’articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968 che prevedeva originariamente:

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Inizialmente la bozza del Decreto Sblocca Cantieri aveva previsto l’eliminazione di tale vincolo poi, in un secondo momento, era ritornata sul testo originario e adesso la legge nella soluzione definitiva ha previsto che le distanze minime previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione.

Nelle altre zone, ogni Ente potrà decidere quali regole seguire.

Per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione, questi potranno essere consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza dell’edificio ricostruito con quello demolito.

Da sottolineare, inoltre, che le Regioni e le Province autonome non avranno l’obbligo di adottare serie di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici.

Quelle di cui sopra sono le misure, in campo edilizio, per favorire la rigenerazione urbana contenute nello Sblocca Cantieri, che ieri è stato convertito in legge.

Condividi sui social